Finanziamento di investimenti dei comuni
Descrizione Finanziamento di investimenti dei comuni. Con l’articolo 5-ter della legge provinciale 14 febbraio 1992, n. 6, il Fondo investimenti è riformato a partire dall’anno 2026. La disciplina di dettaglio è prevista nell’accordo sulla
- Presentazione domande
- ❓ Non classificato
- Importo
- fino a 30 €
- Tipo contributo
- Finanziamento
- Fonte
- Provincia autonoma di Bolzano
- Finalità
- Cultura Sport
- Beneficiari
- Associazioni Comuni Province Pubblica Amministrazione
- Settori economici
- Servizi
Descrizione
Descrizione Finanziamento di investimenti dei comuni. Con l’articolo 5-ter della legge provinciale 14 febbraio 1992, n. 6, il Fondo investimenti è riformato a partire dall’anno 2026. La disciplina di dettaglio è prevista nell’accordo sulla finanza locale. Il Fondo investimenti è concepito per il periodo decennale 2026-2035. Ai Comuni vengono concessi finanziamenti per investimenti sulla base di criteri di fabbisogno.Il 40 per cento del finanziamento viene erogato d’ufficio (trasferimento fondi). L’utilizzo di tali fondi è soggetto ad un monitoring. il 60 per cento del finanziamento viene messo a disposizione su domanda dei comuni. L’importo massimo che un comune può richiedere è stabilito nell’accordo per la finanza locale. Inoltre, vengono concessi finanziamenti per determinate categorie di opere pubbliche mediante bando per la presentazione di progetti, tenendo conto della situazione finanziaria del Comune.Tali finanziamenti sono destinati alle opere nel settore educativo e alle opere definite come prioritarie (municipi, strutture di protezione civile, edifici della cultura e case delle associazioni, impianti sportivi, cimiteri e cantieri comunali). dopo il finanziamento di tali opere prioritarie, i fondi potranno essere destinati anche ad altri progetti. il finanziamento tiene conto della situazione finanziaria del Comune ed ammonta a fino a 30, 50 o 80 per cento dei costi riconosciuti (eccezione: settore educativo). con deliberazione della Giunta provinciale del 19 dicembre 2025, n. 1090 sono stati fissati i criteri per la determinazione della situazione finanziaria del Comune. Per la liquidazione dei finanziamenti ai sensi degli articoli 3 e 5 della l.p. 27/1975 e ai sensi dell’articolo 5/bis della l.p. 6/1992 si applicano le modalità di rendicontazione di cui al decreto del Presidente della Provincia 15 settembre 2016, n.
- 29. Per la liquidazione dei finanziamenti ai sensi dell’articolo 5/ter, comma 3, lettera
- b) e comma 5 della l.p. 6/1992 si applicano le modalità di rendicontazione di cui al decreto del Presidente della Provincia 3 agosto 2026, n.
- 25. A chi è rivolto il servizio Comuni Requisiti Sono finanziabili tutti gli investimenti previsti dall’ articolo 2 della legge provinciale del 11 giugno 1975, n.
- 27. Cosa serve Per la domanda di contributo: ; per la liquidazione del contributo: (da utilizzare per tutte le linee di finanziamento su domanda); Il servizio è gratuito. Come fare domanda Per presentare domanda compilare il relativo modulo e inoltrarlo all’Ufficio Finanza locale a mezzo PEC. Cosa segue Nel caso di sussistenza di tutti i requisiti previsti la direttrice della Ripartizione provinciale Enti locali rilascia il decreto di concessione del finanziamento. Tempi e scadenze Le domande di finanziamento ai sensi dell’articolo 5-ter comma 3 lettera
- b) della legge provinciale 14 febbraio 1992, n. 6 possono essere presentate entro il 31 ottobre di ogni anno. Dal 2027 le domande ai sensi dell’articolo 5-ter comma 5 della legge provinciale 14 febbraio 1992, n. 6 possono essere presentate dal 1° marzo al 31° aprile. Domande frequenti
Riferimenti normativi: Il servizio è regolato dalle norme della provincia di Bolzano e dalle norme europee, che puoi approfondire nella pagina: lexbrowser Norme di riferimento Legge provinciale 14 febbraio 1992, n. 6 Legge provinciale 11 giugno 1975, n. 27 DPG 15 settembre 2016, n. 29 Delibera 19 dicembre 2025, n. 1090 DPP 3 agosto 2026, n. 25 La disciplina di dettaglio relativa ai criteri stabiliti nelle leggi si trova nell'accordo sulla finanza locale che annualmente viene rinegoziato e sottoscritto dal Comitato per gli accordi di finanza locale. Accordi per la finanza locale Struttura competente Ufficio Finanza locale Palazzo 1, piazza Silvius Magnago 1, 39100 Bolzano Telefono: +39 0471 41 11 45 Email: finanzalocale@provincia.bz.it PEC: gemeindenfinanzierung.finanzalocale@pec.prov.bz.it Sito web: provincia.bz.it/amministrazione/enti-locali Orario per il pubblico: lunedì, martedì, mercoledì e venerdì: dalle 09.00 alle 12.00; giovedì: dalle 08.30 alle 13.00 e dalle 14.00 alle 17.30.
Soggetto proponente: Ufficio Finanza locale
Area tematica: Amministrazione e statistica
Fonte: Provincia autonoma di Bolzano / myCIVIS
Vai al bando ufficiale
- 29. Per la liquidazione dei finanziamenti ai sensi dell’articolo 5/ter, comma 3, lettera
- b) e comma 5 della l.p. 6/1992 si applicano le modalità di rendicontazione di cui al decreto del Presidente della Provincia 3 agosto 2026, n.
- 25. A chi è rivolto il servizio Comuni Requisiti Sono finanziabili tutti gli investimenti previsti dall’ articolo 2 della legge provinciale del 11 giugno 1975, n.
- 27. Cosa serve Per la domanda di contributo: ; per la liquidazione del contributo: (da utilizzare per tutte le linee di finanziamento su domanda); Il servizio è gratuito. Come fare domanda Per presentare domanda compilare il relativo modulo e inoltrarlo all’Ufficio Finanza locale a mezzo PEC. Cosa segue Nel caso di sussistenza di tutti i requisiti previsti la direttrice della Ripartizione provinciale Enti locali rilascia il decreto di concessione del finanziamento. Tempi e scadenze Le domande di finanziamento ai sensi dell’articolo 5-ter comma 3 lettera
- b) della legge provinciale 14 febbraio 1992, n. 6 possono essere presentate entro il 31 ottobre di ogni anno. Dal 2027 le domande ai sensi dell’articolo 5-ter comma 5 della legge provinciale 14 febbraio 1992, n. 6 possono essere presentate dal 1° marzo al 31° aprile. Domande frequenti
Riferimenti normativi: Il servizio è regolato dalle norme della provincia di Bolzano e dalle norme europee, che puoi approfondire nella pagina: lexbrowser Norme di riferimento Legge provinciale 14 febbraio 1992, n. 6 Legge provinciale 11 giugno 1975, n. 27 DPG 15 settembre 2016, n. 29 Delibera 19 dicembre 2025, n. 1090 DPP 3 agosto 2026, n. 25 La disciplina di dettaglio relativa ai criteri stabiliti nelle leggi si trova nell'accordo sulla finanza locale che annualmente viene rinegoziato e sottoscritto dal Comitato per gli accordi di finanza locale. Accordi per la finanza locale Struttura competente Ufficio Finanza locale Palazzo 1, piazza Silvius Magnago 1, 39100 Bolzano Telefono: +39 0471 41 11 45 Email: finanzalocale@provincia.bz.it PEC: gemeindenfinanzierung.finanzalocale@pec.prov.bz.it Sito web: provincia.bz.it/amministrazione/enti-locali Orario per il pubblico: lunedì, martedì, mercoledì e venerdì: dalle 09.00 alle 12.00; giovedì: dalle 08.30 alle 13.00 e dalle 14.00 alle 17.30.
Soggetto proponente: Ufficio Finanza locale
Area tematica: Amministrazione e statistica
Fonte: Provincia autonoma di Bolzano / myCIVIS