Contributi per l'attività ordinaria delle agenzie di educazione permanente
Descrizione Le agenzie di educazione permanente, che secondo la legge provinciale n. 41/1983 e la legge provinciale n. 18/1988 sono sostenute dalla Provincia, possono richiedere contributi per investimenti. A chi è rivolto il servizio Le do
- Presentazione domande
- ❓ Non classificato
- Tipo contributo
- Finanziamento
- Fonte
- Provincia autonoma di Bolzano
- Finalità
- Cultura Digitalizzazione Formazione Innovazione Ricerca
- Beneficiari
- Province
- Settori economici
- Servizi
Descrizione
Descrizione Le agenzie di educazione permanente, che secondo la legge provinciale n. 41/1983 e la legge provinciale n. 18/1988 sono sostenute dalla Provincia, possono richiedere contributi per investimenti. A chi è rivolto il servizio Le domande possono essere presentate dalle agenzie di educazione permanente definite nell'art. 6 della legge provinciale n. 41/1983. Si tratta di enti che: non hanno scopo di lucro. hanno sede nella provincia di Bolzano o vi operano. rendono accessibili le loro attività a tutti e pubblicano il loro programma. forniscono alla Giunta provinciale i dati sulle loro attività, sui finanziamenti, sui partecipanti e sul personale docente e amministrativo. si sono dimostrate efficienti o, se si tratta di una nuova agenzia, offrono garanzie di efficienza (almeno 200 ore di attività all'anno). hanno l'educazione permanente nei loro statuti o atti costitutivi. Per le agenzie di educazione permanente e centri residenziali di educazione permanente vale inoltre: che pianificano e realizzano almeno 1800 ore di educazione permanente all'anno o, se si tratta di centri residenziali di educazione permanente, almeno 1600 giorni di frequenza all'anno. Il numero dei giorni di frequenza si ottiene moltiplicando il numero dei giorni in cui si svolge l’evento formativo per il numero dei partecipanti. si occupano prevalentemente di educazione permanente (80%). lavorano in modo continuo e pianificato. concedono ai collaboratori e ai partecipanti il diritto di contribuire alla pianificazione e alla realizzazione delle attività formative, affinché le misure siano adattate alle effettive esigenze. Requisiti Domanda di finanziamento del personale (ai sensi dell’art. 8, Delibera della Giunta provinciale del 25 settembre 2018, n. 961) Possono presentare domanda gli enti che dimostrano almeno 1.800 ore annue di attività (WBh), ovvero i centri residenziali di educazione permanente che dimostrano almeno 1.600 giornate annue di frequenza (TNT), nonché un certificato di qualità. Il riconoscimento dei costi del personale avviene in modo progressivo in base all’attività svolta: 1.800 WBh o 1.600 TNT = 1 addetto/a amministrativo/a 2.400 WBh o 2.000 TNT = 1 collaboratore/collaboratrice pedagogico/a 4.000 WBh o 3.500 TNT = 1 ulteriore collaboratore/collaboratrice pedagogico/a Richiesta di contributo per l’attività ordinaria (ai sensi dell’art. 9, Delibera della Giunta provinciale del 25 settembre 2018, n. 961) Possono presentare domanda le organizzazioni che hanno realizzato almeno 200 ore di formazione continua (45 minuti) nell’anno precedente. Le organizzazioni di formazione e aggiornamento possono indicare nel modulo di domanda le ore di formazione raggiunte nell’anno precedente come base di calcolo. Le nuove organizzazioni richiedenti devono prevedere di realizzare almeno 200 ore di formazione continua nell’anno solare della domanda. In caso contrario, la domanda verrà revocata. Per l’attività ordinaria può essere presentata, entro il 10 novembre dell’anno precedente, un’apposita richiesta di anticipo. Presupposto per la concessione è che nell’anno precedente sia stato riconosciuto un contributo per l’attività ordinaria pari ad almeno 15.000 euro. ATTENZIONE: Le domande devono essere presentate prima che vengano sostenute le spese. Cosa serve La domanda deve essere presentata utilizzando il modulo disponibile e inviata all'Ufficio educazione permanente e lingue. Alla domanda devono essere allegati i documenti previsti. Marca da bollo del valore di 16 euro: la marca da bollo deve essere apposta sulla domanda. Se l’agenzia è esente dall'obbligo di apposizione della marca da bollo, indicare la legge di riferimento. Domanda di contributo. Richiesta di anticipo attività ordinaria - gestione dell'agenzia: ; ; . Domanda di contributo per l'attività ordinaria - gestione dell’agenzia: ; ; ; . Domanda di contributo per il finanziamento del personale - gestione dell'agenzia: ; ; . Richiesta di pagamento del contributo (Rendicontazione) Richiesta di pagamento attività ordinaria - Gestione dell'agenzia: ; ; . Richiesta di pagamento contributo personale: ; ; . Come fare domanda La domanda deve essere firmata digitalmente dal presidente e inviata tramite PEC dell'agenzia a weiterbildung@pec.prov.bz.it. Se l’agenzia richiedente non ha una firma digitale e un indirizzo PEC, la domanda deve essere firmata a mano e inviata con la copia del documento d'identità del presidente a amt.weiterbildung@provinz.bz.it. Cosa segue L'Ufficio educazione permanente e lingue esamina la domanda e invia all'indirizzo indicato nella domanda l'approvazione o il rifiuto con la motivazione. Se la domanda viene approvata, dopo il completamento degli interventi può essere presentata all’Ufficio la domanda di liquidazione del contributo. A tal fine deve essere presentata una rendicontazione. Nela sezione 'Cosa serve' trovi i moduli. Tempi e scadenze Le domande devono essere presentate entro il 31 dicembre. Le rendicontazioni devono essere presentate all'ufficio entro il 31 dicembre dell'anno cui si riferisce la domanda. Se ciò non è possibile, deve essere inviata all'ufficio una comunicazione con la richiesta di proroga per la rendicontazione. Domande frequenti Sono obbligato a pubblicare i finanziamenti ricevuti? Sì, i soggetti
beneficiari: di finanziamenti pubblici sono tenuti a pubblicare i dati nella sezione “Amministrazione Trasparente” del proprio sito web: se hanno percepito complessivamente importi pari superiori a 10.000 euro, sono tenuti a pubblicare i dati relativi all’ente erogante, l’importo ricevuto, l’anno di erogazione, la
finalità: del contributo e il riferimento all’atto amministrativo. La pubblicazione deve avvenire entro il 30 giugno di ogni anno. L’obbligo è previsto dall’art. 1, commi 125 e seguenti della Legge 4 agosto 2017, n. 124. L’inosservanza dell’obbligo di pubblicazione comporta l’applicazione delle sanzioni previste dalla normativa vigente. Quando devo utilizzare il logo della PAB e devo specificare che il finanziamento è ricevuto dal vostro ufficio? Se promuovi un’iniziativa finanziata con fondi provinciali devi utilizzare il logo della PAB e dovrai specificare che l’iniziativa è stata realizzata con il sostegno della Ripartizione Cultura tedesca - Ufficio educazione permanente e Lingue. Questo vale per tutti i canali di comunicazione (carta, web, social): Per chiarimenti puoi rivolgerti a: astrid.crepaz@provincia.bz.it
Riferimenti normativi: Legge provinciale n. 41 del 7 novembre 1983 (Educazione permanente). Legge provinciale n. 5 del 13 marzo 1987 (Lingue straniere). Struttura competente Ufficio Educazione permanente e lingue Palazzo 7, Via Andreas-Hofer 18, 39100, Bolzano Telefono: +39 0471 41 33 90 / +39 0471 41 33 91 Email: amt.weiterbildung@provincia.bz.it PEC: weiterbildung@pec.prov.bz.it Sito web: cultura-tedesca.provincia.bz.it Contatti Marion Egger, telefono: +39 0471 41 29 57, email: marion.egger@provinz.bz.it Barbara Trebo, telefono: +39 0471 41 33 98, email: barbara.trebo@provinz.bz.it Helene Oberleiter, telefono: +39 0471 41 33 93, email: helene.oberleiter@provinz.bz.it Orario per il pubblico Lunedì, martedì, mercoledì e venerdì: dalle ore 9: 00 alle ore 12: 00. Giovedì: dalle ore 8: 30 alle ore 13: 00 e dalle ore 14: 00 alle ore 17: 30.
Soggetto proponente: Ufficio Educazione permanente e lingue
Area tematica: Formazione, lingua, innovazione e ricerca
Fonte: Provincia autonoma di Bolzano / myCIVIS
Vai al bando ufficiale
beneficiari: di finanziamenti pubblici sono tenuti a pubblicare i dati nella sezione “Amministrazione Trasparente” del proprio sito web: se hanno percepito complessivamente importi pari superiori a 10.000 euro, sono tenuti a pubblicare i dati relativi all’ente erogante, l’importo ricevuto, l’anno di erogazione, la
finalità: del contributo e il riferimento all’atto amministrativo. La pubblicazione deve avvenire entro il 30 giugno di ogni anno. L’obbligo è previsto dall’art. 1, commi 125 e seguenti della Legge 4 agosto 2017, n. 124. L’inosservanza dell’obbligo di pubblicazione comporta l’applicazione delle sanzioni previste dalla normativa vigente. Quando devo utilizzare il logo della PAB e devo specificare che il finanziamento è ricevuto dal vostro ufficio? Se promuovi un’iniziativa finanziata con fondi provinciali devi utilizzare il logo della PAB e dovrai specificare che l’iniziativa è stata realizzata con il sostegno della Ripartizione Cultura tedesca - Ufficio educazione permanente e Lingue. Questo vale per tutti i canali di comunicazione (carta, web, social): Per chiarimenti puoi rivolgerti a: astrid.crepaz@provincia.bz.it
Riferimenti normativi: Legge provinciale n. 41 del 7 novembre 1983 (Educazione permanente). Legge provinciale n. 5 del 13 marzo 1987 (Lingue straniere). Struttura competente Ufficio Educazione permanente e lingue Palazzo 7, Via Andreas-Hofer 18, 39100, Bolzano Telefono: +39 0471 41 33 90 / +39 0471 41 33 91 Email: amt.weiterbildung@provincia.bz.it PEC: weiterbildung@pec.prov.bz.it Sito web: cultura-tedesca.provincia.bz.it Contatti Marion Egger, telefono: +39 0471 41 29 57, email: marion.egger@provinz.bz.it Barbara Trebo, telefono: +39 0471 41 33 98, email: barbara.trebo@provinz.bz.it Helene Oberleiter, telefono: +39 0471 41 33 93, email: helene.oberleiter@provinz.bz.it Orario per il pubblico Lunedì, martedì, mercoledì e venerdì: dalle ore 9: 00 alle ore 12: 00. Giovedì: dalle ore 8: 30 alle ore 13: 00 e dalle ore 14: 00 alle ore 17: 30.
Soggetto proponente: Ufficio Educazione permanente e lingue
Area tematica: Formazione, lingua, innovazione e ricerca
Fonte: Provincia autonoma di Bolzano / myCIVIS