Riconoscimento di area di sviluppo dell'artigianato ai sensi dell'articolo 9-bis della L.R. n. 1/2009
La Regione, con la legge regionale n. 8 del 26 marzo 2024, ha introdotto nel testo unico regionale sull'artigianato (articolo 9-bis, comma 1 della legge regionale 14 gennaio 2009, n. 1 e s.m.i.), la promozione delle "aree di sviluppo dell'artigianato”.
- Presentazione domande
- ❓ Non classificato
- Fonte
- Regione Piemonte
- Regioni
- Piemonte
- Beneficiari
- Comuni Pubblica Amministrazione
- Settori economici
- Servizi
Descrizione
DESCRIZIONE
La Regione, con la legge regionale n. 8 del 26 marzo 2024, ha introdotto nel testo unico regionale sull'artigianato (articolo 9-bis, comma 1 della legge regionale 14 gennaio 2009, n. 1 e s.m.i.), la promozione delle "aree di sviluppo dell'artigianato”.L'articolo 9-bis comma 2 della L.R. 1/2009 prevede che "i comuni singoli o associati, anche su iniziativa delle confederazioni artigiane nelle loro articolazioni territoriali e comunque previo accordo con le stesse, possono proporre alla Regione l'individuazione di ambiti territoriali configurabili come aree di sviluppo dell'artigianato, comunali, intercomunali o infracomunali".Con deliberazione n. 26-2483 del 27 aprile 2026 la Giunta regionale ha approvato, ai sensi dell'art. 9 bis, comma 3 della L.R. n. 1/2009, i criteri e le modalità per l'individuazione, il funzionamento e la costituzione delle aree di sviluppo dell'artigianato.Con il presente bando l'Ente locale individuato come capofila può presentare proposta di individuazione di ambito territoriale configurabile come area di sviluppo dell'artigianato.
CHI PUÒ PARTECIPARE
Ente locale Capofila
PRESENTAZIONE DOMANDA
L’istanza deve essere presentata, a pena di inammissibilità, dal legale rappresentante o da suo delegato tramite il sistema FINDOM - FINanziamen DOMande, accedendo dal seguente link: https: //servizi.regione.piemonte.it/catalogo/bandi-piemonte-finanziamenti-domande
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La Regione, con la legge regionale n. 8 del 26 marzo 2024, ha introdotto nel testo unico regionale sull'artigianato (articolo 9-bis, comma 1 della legge regionale 14 gennaio 2009, n. 1 e s.m.i.), la promozione delle "aree di sviluppo dell'artigianato”.L'articolo 9-bis comma 2 della L.R. 1/2009 prevede che "i comuni singoli o associati, anche su iniziativa delle confederazioni artigiane nelle loro articolazioni territoriali e comunque previo accordo con le stesse, possono proporre alla Regione l'individuazione di ambiti territoriali configurabili come aree di sviluppo dell'artigianato, comunali, intercomunali o infracomunali".Con deliberazione n. 26-2483 del 27 aprile 2026 la Giunta regionale ha approvato, ai sensi dell'art. 9 bis, comma 3 della L.R. n. 1/2009, i criteri e le modalità per l'individuazione, il funzionamento e la costituzione delle aree di sviluppo dell'artigianato.Con il presente bando l'Ente locale individuato come capofila può presentare proposta di individuazione di ambito territoriale configurabile come area di sviluppo dell'artigianato.
CHI PUÒ PARTECIPARE
Ente locale Capofila
PRESENTAZIONE DOMANDA
L’istanza deve essere presentata, a pena di inammissibilità, dal legale rappresentante o da suo delegato tramite il sistema FINDOM - FINanziamen DOMande, accedendo dal seguente link: https: //servizi.regione.piemonte.it/catalogo/bandi-piemonte-finanziamenti-domande